La mediazione: risorsa alternativa alla giustizia civile

La Mediazione civile è un istituto che rientra tra le c.d. Alternative Dispute Resolution ed è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D. Lgs. n. 28/2010.

Si tratta di uno strumento alternativo per la risoluzione di conflitti interpersonali relativi ai c.d. diritti disponibili. Non è antagonista alla Giustizia ordinaria, ma coprotagonista nel percorso di ricerca di nuove vie d'uscita dal problema.

E' una procedura che si attiva su istanza di parte o congiuntamente da tutte le parti coinvolte e che si realizza al di fuori delle aule di Tribunale allo scopo di evitare l'innescarsi di un eventuale giudizio.

Secondo quanto prescritto dall'art. 5 del D. lgs. 28/10 e succ. mm. e ii., la mediazione  è obbligatoria nelle materie per cui è condizione di procedibilità, ma nulla osta ad una attivazione facoltativa o demandata direttamente dal Giudice.

Il Mediatore non è un giudice e non è un arbitro: si tratta di un professionista che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione rimanendo terzo e imparziale nei confronti delle parti.

Dinanzi ad un crescente e progressivo aumento delle spese di attivazione di un giudizio, la Mediazione ha dalla sua parte costi contenuti secondo una apposita tabella delle indennità approvata dal Ministero di Giustizia che esercita un controllo anche sulla professionalità e sulla efficienza degli organismi di Mediazione e tempi certi di definizione della controversia.

Inoltre, chi attiva una mediazione gode di un credito di imposta fino a €. 500,00 e dell'esenzione dell'imposta di registro fino a €. 50.000.

Con l'approvazione definitiva del c.d. decreto del fare, è stata reintrodotta, dal 20 settembre 2013, l'obbligatorietà della mediazione civile nelle controversie relative ai diritti disponibili.